Superbonus 110%: come funziona?
Ecobonus 110 e sismabonus 110
Riqualificare casa con il Superbonus edilizia 110%: quali sono gli interventi incentivabili?
Oltre ad aver confermato, per tutto il 2020, l’Ecobonus per la riqualificazione energetica e il Bonus ristrutturazioni – di cui puoi leggere nella pagina dedicata alle agevolazioni fiscali – il 16 luglio è stato convertito in legge il Decreto Rilancio. Questo provvedimento, tra le altre cose, prevede un Superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico, oltre che per l’installazione degli impianti fotovoltaici e le torrette per la ricarica dei veicoli elettrici.
Dunque, può essere una grande opportunità se sei interessato a intraprendere degli interventi di questo tipo: il bonus può essere usato per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli Istituti autonomi case popolari) e la detrazione viene elargita in 5 rate annuali di pari importo.
Per quanto riguarda i lavori di efficienza energetica, ci sono tre tipologie di intervento che consentono l’accesso al Superbonus 110%. Scopriamole insieme.
1. Superbonus 110 per interventi di isolamento termico di superfici opache
Il primo punto riguarda gli interventi di isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda della struttura, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a 40 mila euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici costituiti da due a otto unità immobiliari;
- a 30 mila euro, moltiplicati per le unità immobiliari della struttura, per gli edifici con più di otto unità.
2 – Superbonus 110 per sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni di edifici
Il secondo punto interessa gli interventi sulle parti comuni di edifici che prevedono la sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o l’acqua calda sanitaria, a condensazione (con un’efficienza almeno pari alla classe A), a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici), anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti di microcogenerazione o collettori solari. Possono essere abbinati anche a sistemi di teleriscaldamento efficiente, ma esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure d’infrazione UE.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 20 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che costituiscono la struttura, per gli edifici che presentano fino a otto unità;
- 15 mila euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari, per gli edifici con più di otto unità.
L’agevolazione è estesa anche alle spese per lo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3. Superbonus per la sostituzione di impianti di climatizzazione in edifici unifamiliari
Il terzo punto è relativo agli interventi sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o l’acqua calda sanitaria, a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A) a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici), anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti di microcogenerazione o collettori solari; solo per le aree non metanizzate, nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, sono incluse anche le caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, ed, esclusivamente per i comuni montani non soggetti alle procedure d’infrazione UE, i sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Il bonus è calcolato su un massimo di spesa di 30 mila euro ed è valido anche per le spese riguardanti lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
Superbonus 110 per altri interventi di efficientamento
I tre interventi descritti sono definiti “trainanti” perché possono estendere la detrazione del 110% anche a tutte le altre operazioni di efficientamento energetico previste dall’articolo 14 del D.l. n.63 del 2013, alle colonnine per le auto elettriche, agli impianti fotovoltaici e ai loro sistemi di accumulo, purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati sopra.
È bene inoltre specificare che si può fruire della detrazione se gli interventi svolti (anche quelli “trainanti”) portano a un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare oppure, se ciò non fosse possibile, al raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE).
Superbonus 110 % per l’impianto fotovoltaico
Per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici, come in parte accennato, per poter beneficiare della detrazione al 110% questa deve avvenire contestualmente a uno degli interventi sopra citati, relativi all’efficienza energetica, oppure contestualmente a opere di miglioramento sismico. La detrazione sarà calcolata su una spesa complessiva non superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di un massimo di 2400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, limite che passa a 1600 euro per ogni kW in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici il limite di spesa è di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
Il Decreto Rilancio, inoltre, prevede che per ottenere il Superbonus per fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo l’energia non autoconsumata in sito debba essere ceduta al GSE (Gestore dei servizi energetici).
Superbonus edilizia 110%: a chi spetta?
I soggetti che possono beneficiare della detrazione sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche solo per i lavori sugli spogliatoi.
Specifichiamo che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni possono beneficiare del Superbonus 110% per un massimo di due unità immobiliari (via libera, quindi, alla seconda casa).
Dalla detrazione sono invece escluse le abitazioni in ville, le abitazioni di tipo signorile, i castelli e i palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Come usufruire del Superbonus
Il decreto superbonus 110, per le spese relative agli anni 2020 e 2021, introduce inoltre la possibilità per i soggetti che hanno diritto ad alcune detrazioni fiscali (interventi per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, l’adozione di misure antisismiche, il recupero e il restauro delle facciate, l’installazione di fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) di usufruire, al posto della detrazione, di altre opportunità:
- uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno svolto i lavori; questi ultimi possono recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Queste opzioni possono essere messe in atto in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori. Per gli interventi che possono accedere al Superbonus 110%, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e ogni stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Per poter utilizzare queste possibilità, inoltre, bisogna richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che conferma l’esistenza dei presupposti per avere diritto all’agevolazione.
In ogni caso, le regole precise secondo cui avranno luogo cessione del credito e lo sconto in fattura saranno definite dall’Agenzia delle Entrate che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve approvarle.
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